Dal 1 gennaio 2017 è entrata pienamente in vigore la parte del Regolamento Europeo numero 517/2014 sugli F-gas ad effetto serra, relativa al controllo delle perdite ed alla tenuta del registro delle apparecchiature contenenti tali gas.
Si precisa che il Reg. UE sopracitato ha introdotto un nuovo parametro per stabilire la soglia di riferimento per l’obbligo di controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, non basandosi più sul limite espresso in peso di F-gas contenuto nel circuito, ma considerando l’impatto ambientale espresso in tonnellate di CO2 equivalente (valore da determinare e variabile in base al tipo di F-gas).
La soglia minima per assoggettare ai controlli obbligatori delle perdite ed all’obbligo del registro è “passata” dalle apparecchiature quali pompe di calore, climatizzatori ed altre macchine refrigeranti che contenevano almeno 3 Kg di F-gas, a quelle che contengono UN MINIMO DI 5 TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTI (10 tonnellate equivalenti se le apparecchiature sono etichettate come ermeticamente sigillate).
In merito alla modalità di calcolo della soglia, le tonnellate equivalenti sono determinate con questo semplice calcolo: moltiplicando la quantità di F-gas contenuta nel circuito, espressa in tonnellate, per il GWP (Global Warming Potential) del rispettivo F-gas (parametro pertanto variabile a seconda del tipo di gas considerato).
ESEMPIO DI CALCOLO DELLE TONNELLATE EQUIVALENTI DI CO2 (con nuovo reg. 517/2014)
TIPO F – GAS: R410 A
GWP: 2088
Contenuto f-gas pari a: 2,39 kg = 0,00239 ton
Tonnellate equivalenti: (0,00239 x 2088) = 4,99 ton equivalenti
Di seguito la tabella con le equivalenze più comuni: