Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 sono stati definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “Fer” (Fonti Energia Rinnovabile).
Il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha infatti disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su questi impianti, e cioè
- Impianti termoidraulici
– biomasse per usi energetici
– pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari)
– sistemi solari termici
- Impianti elettrici
– sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
La formazione è suddivisa in questo modo:
Corso di aggiornamento da 16 ore (8 ore di base + 8 specifiche), tutta in modalità FAD
Il corso di aggiornamento FER deve essere frequentato dal Responsabile Tecnico:
· già incaricato alla data del 3 Agosto 2013 oppure
· successivamente, se in possesso dei requisiti tecnico-professionali alle lettere a) e b) dell’art.4 D.M. 37/2008
Percorsi specifici:
macro tipologia termoidraulica (lettera C): biomasse per uso energetico, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acs, sistemi solari termici;
macro tipologia elettrica (lettera A): sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
Corso abilitante da 80 ore:
I Responsabili Tecnici che sono stati nominati a partire dal 4 agosto 2013 e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai soli titoli c) e d) art. 4 DM 37/2008
Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato un attestato di competenza che successivamente sarà trasmesso alla Camera di Commercio per aggiornare le relative visure camerali.
Quindi le imprese che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di istallazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).